Obbligazioni bancarie garantite cosa sono e come funzionano
Le obbligazioni bancarie garantite, note anche come covered bond, sono titoli strettamente legati al processo di cartolarizzazione dei crediti e sottostanno alla stessa disciplina legislativa prevista nella legge 130/1999.
Introdotte nell’ordinamento italiano con la legge n. 80/2005, le obbligazioni bancarie si distinguono dalle obbligazioni bancarie ordinarie principalmente per il rimborso in caso di fallimento della banca emittente. In tale ipotesi, infatti, i titolari di obbligazioni garantite hanno la possibilità di rivalersi su attività cedibili, rientranti in una di queste categorie:
- crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantite da queste
- crediti fondiari e ipotecari
- titoli di cartolarizzazione aventi come oggetto crediti di cui ai punti precedenti.
Disciplina obbligazioni bancarie garantite: iter operativo
Il funzionamento delle obbligazioni bancarie garantite è regolato dalle Istruzioni di Vigilanza emesse dalla Banca d’Italia a marzo 2010. L’iter operativo, che riprende quello delle operazioni di cartolarizzazione, si suddivide in tre fasi.
- La cessione degli attivi da parte di una banca a una società veicolo SPV (Special Purpose Vehicle). La società veicolo provvede poi a segregare gli attivi in un patrimonio separato, a cui si applica la disciplina ex lege n. 130/1999.
- A questo punto si ha l’emissione delle obbligazioni bancarie garantite da una banca emittente (che può essere diversa da quella cedente) e la prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia sugli attivi segregati in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La garanzia è irrevocabile, “a prima richiesta”, incondizionata e autonoma rispetto ai titoli assunti dalla banca emittente.
- L’iter si conclude con l’erogazione alla cessionaria, da parte di una banca (che può essere diversa sia dalla cedente che dall’emittente), di un finanziamento volto a fornire i mezzi per l’acquisto degli attivi. Il rimborso del credito è subordinato all’integrale soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni.
Emissioni di obbligazioni bancarie garantite: quali requisiti devono rispettare le banche
Stando a quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza, le obbligazioni bancarie garantite possono essere concesse esclusivamente da banche dotate di elevata patrimonializzazione. Nello specifico l’emissione è riservata a banche e gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza consolidato di almeno 500 milioni di euro e un coefficiente patrimoniale complessivo non inferiore al 9%.
Ai fini dell’emissione delle obbligazioni, è fondamentale che la società veicolo abbia come oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti della banca, come previsto per la procedura di cartolarizzazione. Ma nel caso delle obbligazioni bancarie, l’acquisto degli attivi ceduti deve avvenire tramite l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalle banche cedenti.