Le obbligazioni solidali – dette anche ‘in solido’ – sono dei titoli finanziari rientranti nella categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse, questo per via della pluralità dei soggetti coinvolti sia tra i debitori sia tra i creditori.
Si tratta di obbligazioni che sono definite dall’articolo 1292 del codice civile e regolamentate nel dettaglio da quelli ad esso successivi, che si concentrano sui rapporti tra i condebitori e i concreditori.
Obbligazioni solidali attive: la definizione
Queste obbligazioni possono essere di diverse tipologie. Quando si parla di obbligazioni solidali attive si inquadrano dei titoli finanziari in cui il ruolo di creditore è ricoperto da più soggetti.
L’adempimento dell’intera obbligazione da parte del debitore nei confronti di un solo creditore libera il primo soggetto nei confronti di tutti gli altri creditori.
Obbligazioni solidali: il caso della solidarietà passiva
In caso di obbligazioni solidali passive – si può utilizzare anche la definizione ‘solidarietà passiva’ – ci si trova davanti a un titolo finanziario in cui il ruolo di debitore è svolto da più soggetti.
In questa circostanza il creditore ha maggiori vantaggi, dal momento che ha la possibilità di scegliere il debitore al quale chiedere l’adempimento. Il succitato soggetto è tenuto a rispondere alle richieste del debitore e ha la facoltà di rivalersi successivamente sugli altri debitori. La solidarietà passiva è regolamentata dall’articolo 1294 del codice civile.
In caso di pluralità sia di debitori sia di creditori si è in presenza di una solidarietà mista.
Obbligazioni solidali e parziarie: la principale differenza
Le obbligazioni parziarie sono una tipologia di titoli simili a quelle solidali. La principale differenza consiste nella facoltà che i creditori hanno di esigere solo una parte dell’obbligazione.
Lo stesso vale quando si parla degli obblighi dei debitori, che sono tenuti a pagare unicamente la quota che spetta loro, senza la possibilità di essere chiamati in causa singolarmente per coprire l’intero debito. La parziarietà può essere sia attiva – casi in cui vi è una pluralità di creditori – sia passiva – circostanze in cui è presente invece una pluralità di soggetti debitori.
Obbligazioni solidali regresso: tutte le informazioni
Il pagamento dell’intero debito da parte di un unico soggetto è possibile parlare di diritto di regresso, questo in base a quanto stabilito dall’articolo 1299 del codice civile.
Il principale obiettivo del diritto di regresso è il ripristino di un equilibrio nei rapporti tra i condebitori. Come già ricordato, il soggetto che ha onorato l’intero debito può rivalersi sugli altri condebitori – in gergo finanziario si utilizza la locuzione ‘ripetere a’ – pretendendo da ciascuno la propria parte.
In caso d’insolvenza da parte di uno dei condebitori, la perdita è da ripartire tra tutti i condebitori solventi, tenendo conto anche di chi ha versato l’intero ammontare del debito. Il diritto di regresso ha decorrenza dalla data del pagamento.